Art. 159.
  (Condizioni per il deposito nei magazzini di proprieta' privata)

  Nei   magazzini   di  proprieta'  privata  il  concessionario  deve
custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento.
  Fino  a che le merci non sono uscite dal deposito il concessionario
del  magazzino  e' considerato quale proprietario di esse a tutti gli
effetti del presente testo unico.
  Il  Ministero  delle  finanze puo' stabilire che in casi speciali o
per  determinate  merci  i  magazzini  doganali di proprieta' privata
siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali e' tenuta dalla
dogana  o  dal  reparto  della  guardia  di  finanza incaricato della
vigilanza. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento
dei  funzionari  doganali o dei militari della guardia di finanza; il
concessionario  che  personalmente  o per mezzo dei suoi agenti viola
tale  divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se
non dopo tre anni.