Art. 16 (Passaggio della linea doganale) Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la localita' sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, puo' vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; puo' altresi' vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.