Art. 16
                  (Passaggio della linea doganale)

  Le  merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti
stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non
esista  una  dogana  o  una  sezione doganale o un posto doganale, il
trasporto  fra  il  punto  stesso  e  la  localita' sede dell'ufficio
doganale  competente  deve  avvenire, sia per le merci in entrata sia
per  quelle  in  uscita,  lungo le vie all'uopo prescritte in base al
primo comma dell'art. 9.
  Il  capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato,
puo'  vietare  o  limitare  il  movimento  delle  merci  nei punti di
attraversamento  della  linea  doganale durante le ore notturne; puo'
altresi' vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di
operazioni  di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti
di approdo e negli aeroporti internazionali.