Art. 161.
     (Vigilanza sulle merci nei magazzini di proprieta' privata)

  La  dogana  esercita  la  vigilanza  sui  magazzini  di  proprieta'
privata. Essa deve effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e
puo'  farne  altre  straordinarie,  anche  senza preavviso, quando lo
ritenga opportuno.
  La   spesa   delle   verificazioni   ordinarie   e'  a  carico  del
concessionario  del  deposito. Quella delle straordinarie e' a carico
del  concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del
carico  di  magazzino,  una differenza di qualita' o di quantita' non
giustificata.