Art. 161. (Vigilanza sulle merci nei magazzini di proprieta' privata) La dogana esercita la vigilanza sui magazzini di proprieta' privata. Essa deve effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e puo' farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno. La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie e' a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualita' o di quantita' non giustificata.