Art. 162. (Diritti dovuti sulle merci mancanti) Qualora rispetto a merci depositate in magazzini doganali di proprieta' privata ed in quelli ad essi assimilati siano riscontrate irregolari mancanze o deficienze, i diritti doganali dovuti sono calcolati in funzione delle aliquote vigenti alla data in cui la mancanza o deficienza si e' verificata, ovvero, se non e' possibile accertare tale data, sono calcolati in funzione delle aliquote piu' elevate in vigore dal giorno della introduzione in deposito o dell'ultima verifica di magazzino.