Art. 162.
                (Diritti dovuti sulle merci mancanti)

  Qualora  rispetto  a  merci  depositate  in  magazzini  doganali di
proprieta'  privata ed in quelli ad essi assimilati siano riscontrate
irregolari  mancanze  o  deficienze,  i  diritti doganali dovuti sono
calcolati  in  funzione  delle  aliquote  vigenti alla data in cui la
mancanza  o  deficienza si e' verificata, ovvero, se non e' possibile
accertare  tale  data, sono calcolati in funzione delle aliquote piu'
elevate  in  vigore  dal  giorno  della  introduzione  in  deposito o
dell'ultima verifica di magazzino.