Art. 163. (Magazzini generali) Puo' essere consentito il deposito delle merci estere nei magazzini generali situati nelle localita' sedi di dogana. Il Ministero delle finanze puo', tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in localita' ove non esista dogana, a condizione che l'amministrazione del magazzino generale assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza. L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.