Art. 163.
                        (Magazzini generali)

  Puo' essere consentito il deposito delle merci estere nei magazzini
generali situati nelle localita' sedi di dogana.
  Il  Ministero  delle  finanze  puo',  tuttavia,  sentiti  gli altri
Ministeri  interessati,  autorizzare  il  deposito  suddetto anche in
magazzini  generali  situati  in  localita'  ove non esista dogana, a
condizione  che  l'amministrazione  del  magazzino  generale assuma a
proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.
  L'istituzione  e  l'esercizio  di  detti magazzini sono regolati da
legge speciale.