Art. 164.
           (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi)

  I  depositi franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti
nelle  principali  citta'  marittime nonche' in localita' interne che
rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con lo estero.
  L'istituzione  e  l'esercizio  dei  depositi  franchi sono regolati
dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili,
da  quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938,
n. 726.