Art. 164. (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi) I depositi franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti nelle principali citta' marittime nonche' in localita' interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con lo estero. L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.