Art. 165. (Merci ammesse nei depositi franchi) Nei depositi franchi sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprieta' industriale o commerciale, ovvero giustificati da motivi di ordine tecnico o amministrativo. Le merci introdotte nei depositi franchi possono formare oggetto delle manipolazioni previste nell'art. 152. Il capo del compartimento doganale puo' tuttavia consentire, in casi particolari, che le merci predette formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali. Le merci che, ai sensi del precedente comma, vengono sottoposte nei depositi franchi a trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e formalita' allo uopo stabilite in via generale dal Ministero delle finanze. In tali casi si prescinde dal richiedere la prestazione della cauzione di cui all'art. 182.