Art. 165.
                (Merci ammesse nei depositi franchi)

  Nei  depositi  franchi  sono  ammesse  le merci di ogni specie e di
qualsiasi  origine,  provenienza  o  destinazione,  salvo i divieti o
restrizioni   stabiliti  dal  Ministro  per  le  finanze,  che  siano
giustificati  da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone
e  degli  animali  o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio  artistico,  storico  o archeologico nazionale o di tutela
delle  proprieta'  industriale  o commerciale, ovvero giustificati da
motivi di ordine tecnico o amministrativo.
  Le  merci  introdotte  nei depositi franchi possono formare oggetto
delle manipolazioni previste nell'art. 152. Il capo del compartimento
doganale  puo' tuttavia consentire, in casi particolari, che le merci
predette  formino  oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni
usuali.
  Le merci che, ai sensi del precedente comma, vengono sottoposte nei
depositi  franchi  a  trattamenti  diversi dalle manipolazioni usuali
sono  assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono
soggette  alle  condizioni  e  formalita'  allo uopo stabilite in via
generale  dal  Ministero delle finanze. In tali casi si prescinde dal
richiedere la prestazione della cauzione di cui all'art. 182.