Art. 166.
            (Istituzione ed esercizio dei punti franchi)

  I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con
legge nelle localita' indicate nel primo comma dell'art. 164.
  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, emanato su proposta
del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  finanze,  per  il  commercio con
l'estero,  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile  e per la marina
mercantile,  sono  stabilite  le attivita' commerciali ed industriali
che   possono   essere  esercitate  in  ciascun  punto  franco  e  le
disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.
  Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle
manipolazioni  usuali  previste  nel  precedente  articolo 152, primo
comma.
  Le  merci  predette  possono  altresi'  formare oggetto degli altri
trattamenti  che  per  ciascun punto franco sono previsti dalle norme
che  ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le
disposizioni  stabilite  nell'ultimo  comma  dell'articolo  165 per i
depositi franchi.