Art. 166. (Istituzione ed esercizio dei punti franchi) I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle localita' indicate nel primo comma dell'art. 164. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attivita' commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale. Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente articolo 152, primo comma. Le merci predette possono altresi' formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 165 per i depositi franchi.