Art. 168. (Impiego o consumo di merci nei depositi franchi e nei punti franchi) Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva. La disposizione del precedente comma non si applica quando, nei casi di manipolazioni disciplinate dagli articoli 165, terzo comma, e 166, ultimo comma, sia comprovato l'impiego della merce ai sensi dell'art. 176, primo comma, lettera d), ne' si applica quando la merce sia stata distrutta sotto controllo doganale.