Art. 168.
(Impiego o consumo di merci nei depositi franchi e nei punti franchi)

  Le  merci  introdotte  nei  depositi  franchi  e  nei punti franchi
possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite
per l'importazione definitiva.
  La  disposizione  del  precedente  comma non si applica quando, nei
casi di manipolazioni disciplinate dagli articoli 165, terzo comma, e
166,  ultimo  comma,  sia  comprovato  l'impiego della merce ai sensi
dell'art.  176,  primo  comma,  lettera  d), ne' si applica quando la
merce sia stata distrutta sotto controllo doganale.