Art. 169.
                (Punti franchi nel porto di Trieste)

  Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste
di  cui  all'allegato  VIII  al  trattato  di  pace fra l'Italia e le
potenze  alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e
reso  esecutivo  con  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  28  novembre  1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto
stabilito  nei  precedenti  articoli,  le  vigenti  disposizioni piu'
favorevoli.