Art. 170. 
                       (Norme amministrative) 
 
  Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con  il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo di  cui  all'art.  221,  stabilisce  le  disposizioni,  le
formalita' e le condizioni  da  osservare  per  l'applicazione  delle
misure  adottate  dagli  organi  delle  Comunita'  europee   per   la
attuazione  delle  direttive  numeri  69/74/C.E.E.  e   69/75/C.E.E.,
concernenti rispettivamente i depositi doganali ed i depositi e punti
franchi, adottati dal Consiglio delle  Comunita'  stesse  in  data  4
marzo 1969.