Art. 171.
        (Dichiarazione e bolletta di esportazione definitiva)

  La  dichiarazione delle merci destinate all'esportazione definitiva
deve essere fatta per iscritto.
  L'amministrazione   doganale  puo',  tuttavia,  consentire  che  la
dichiarazione scritta si sostituita da una dichiarazione verbale.
  In  ogni  caso,  pero',  e'  obbligatoria  la dichiarazione scritta
quando  l'operazione  di  esportazione  si effettua presso una dogana
interna,  o  presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse ad
abbuono o restituzione di diritti.
  Eseguito  l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti dovuti, la
dogana  emette sempre la "bolletta di esportazione definitiva", nella
quale,  oltre al nome dell'esportatore, alla qualita', alla quantita'
ed  al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la
dogana  d'uscita  ed  il  termine  di  tempo  entro il quale le merci
debbono   varcare  la  linea  doganale.  In  attesa  dell'uscita  dal
territorio   doganale,   le  merci  dichiarate  per  la  esportazione
definitiva  possono  essere  custodite  nei  magazzini  di temporanea
custodia  di  cui agli articoli 96 e seguenti, sotto osservanza delle
disposizioni stabilite nei detti articoli, in quanto applicabili.
  Trascorso  tale  termine  la  bolletta non e' piu' valida, salva la
riammissione  in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu
dovuto a causa di forza maggiore.