Art. 173. (Restituzione ed abbuono di diritti all'esportazione) La restituzione e l'abbuono di diritti per i prodotti definitivamente esportati si applicano secondo la misura vigente alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione definitiva od altro documento equipollente. Le domande per ottenere la restituzione o l'abbuono devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione definitiva, salvo quanto previsto nell'articolo 212. Agli effetti della restituzione o dell'abbuono di diritti, le merci che, in vista dell'esportazione, vengono vincolate a regione del transito comunitario di cui agli articoli 238 e seguenti od a bolletta di cauzione possono, a richiesta degli operatori interessati, considerarsi uscite dal territorio doganale qualora la garanzia prescritta per i detti regimi doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione od abbuono. In tali casi il termine di decadenza di cui al precedente comma decorre dalla data di rilascio del documento di transito comunitario o della bolletta di cauzione. In materia di accertamento della qualita', della quantita' e del valore delle merci ai fini della restituzione o dell'abbuono di diritti ovvero del riconoscimento di altri benefici all'esportazione si osservano, in quanto applicabili e sempreche' non sia diversamente disposto da altre norme legislative, le disposizioni che disciplinano l'accertamento di tali elementi ai fini della applicazione dei diritti di confine, contenute nei Titoli secondo e quinto. Sono fatte salve, in deroga ai precedenti commi, le disposizioni emanate dai competenti organi delle Comunita' europee in materia di restituzione di dazi e prelievi per i prodotti agricoli esportati.