Art. 173. 
        (Restituzione ed abbuono di diritti all'esportazione) 
 
  La  restituzione  e   l'abbuono   di   diritti   per   i   prodotti
definitivamente esportati si applicano secondo la misura vigente alla
data  in  cui  e'  accettata  dalla  dogana   la   dichiarazione   di
esportazione definitiva od altro documento equipollente.  Le  domande
per ottenere la restituzione o l'abbuono devono essere presentate,  a
pena di decadenza, entro  due  anni  dalla  data  della  bolletta  di
esportazione definitiva, salvo quanto previsto nell'articolo 212. 
  Agli effetti della restituzione o dell'abbuono di diritti, le merci
che, in vista dell'esportazione,  vengono  vincolate  a  regione  del
transito comunitario di  cui  agli  articoli  238  e  seguenti  od  a
bolletta  di  cauzione   possono,   a   richiesta   degli   operatori
interessati, considerarsi uscite dal territorio doganale  qualora  la
garanzia prescritta per i detti regimi doganali copra anche le  somme
richieste a titolo di  restituzione  od  abbuono.  In  tali  casi  il
termine di decadenza di cui al precedente comma decorre dalla data di
rilascio del documento di transito comunitario o  della  bolletta  di
cauzione. 
  In materia di accertamento della qualita', della  quantita'  e  del
valore delle merci ai  fini  della  restituzione  o  dell'abbuono  di
diritti ovvero del riconoscimento di altri benefici  all'esportazione
si osservano, in quanto applicabili e sempreche' non sia diversamente
disposto da altre norme legislative, le disposizioni che disciplinano
l'accertamento di  tali  elementi  ai  fini  della  applicazione  dei
diritti di confine, contenute nei Titoli secondo e quinto. 
  Sono fatte salve, in deroga ai precedenti  commi,  le  disposizioni
emanate dai competenti organi delle Comunita' europee in  materia  di
restituzione di dazi e prelievi per i prodotti agricoli esportati.