Art. 175.
                (Nozione di temporanea importazione)

  Le  merci  estere  di  qualsiasi  specie  ed  origine  che  vengono
introdotte   nel   territorio   doganale   per  essere  sottoposte  a
determinati   trattamenti   possono,  su  documentata  istanza  degli
interessati,  essere  ammesse  alla  importazione temporanea quando i
prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad
essere riesportati fuori del territorio medesimo.
  La temporanea importazione puo' altresi' essere consentita a titolo
di  speciale  agevolazione per il traffico internazionale, secondo le
disposizioni della sezione terza del presente capo.
  Le   merci   vincolate  al  regime  della  temporanea  importazione
conservano la condizione giuridica di merci estere.