Art. 176.
     (Condizioni per l'ammissione alla temporanea importazione)

  La  temporanea importazione ai sensi del primo comma del precedente
articolo  e'  consentita a condizione che le merci da importare siano
destinate  a  ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e
che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti
da ottenere:
    a)   lavorazione,  compresi  il  montaggio,  l'assiemaggio  e  lo
adattamento ad altre merci;
    b) trasformazione;
    c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
    d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come
catalizzatori,  acceleratori  o rallentatori di reazioni chimiche per
facilitare  la  fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare,
esclusa  l'utilizzazione  delle  fonti di energia, dei lubrificanti e
degli attrezzi ed utensili.
  I  prodotti  ottenuti  dai trattamenti predetti devono ricevere una
delle  destinazioni  previste  dall'art.  186 entro il termine di cui
all'art. 179, primo comma, lettera e).