Art. 177.
(Casi nei quali la temporanea  importazione  e'  autorizzata dal capo
                   della circoscrizione doganale)

  La   temporanea   importazione   e'   autorizzata  dal  capo  della
circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui
al  precedente  articolo,  quando le merci soddisfano alle condizioni
previste  dagli  articoli  9  e  10  del  trattato  istitutivo  della
Comunita'   economica   europea,   oppure,   se  non  ricorrono  tali
condizioni, in ciascuno dei seguenti casi:
    a)  quando le merci sono destinate all'esecuzione di un contratto
di lavorazione per conto;
    b)  quando  le  merci  devono  essere utilizzate per garantire il
rispetto  delle  disposizioni  relative  alla tutela della proprieta'
industriale e commerciale;
    c)  quando le merci di uguale qualita' disponibili nel territorio
della  Comunita'  economica  europea non possono essere utilizzate in
quanto  il  loro  costo e' tale da rendere economicamente impossibile
l'operazione commerciale prevista.
  I   divieti  e  le  restrizioni  di  ogni  genere,  stabiliti  alla
importazione  ed  all'esportazione,  si  applicano  anche in materia,
rispettivamente, di importazione temporanee di riesportazione.
  La  temporanea  importazione e' altresi' autorizzata dal capo della
circoscrizione  doganale  per  le merci nominate negli elenchi di cui
all'art. 178, terzo comma.
  Il  rilascio  da  parte  del  capo  della  circoscrizione  doganale
dell'autorizzazione alla temporanea importazione si intende rifiutato
qualora  siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione
dell'istanza  di  cui  all'art.  175.  Nei  casi di rifiuto, tacito o
espresso,  l'istanza  puo'  essere  riproposta entro trenta giorni al
Ministro  per  le  finanze, che provvede a norma dell'art. 178, terzo
comma.
  Il  capo  della  circoscrizione doganale e' tenuto a dare immediata
comunicazione  al  Ministero  delle finanze ed a quello del commercio
con   l'estero   dei   provvedimenti  adottati  ai  sensi  dei  commi
precedenti.