Art. 177. (Casi nei quali la temporanea importazione e' autorizzata dal capo della circoscrizione doganale) La temporanea importazione e' autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui al precedente articolo, quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in ciascuno dei seguenti casi: a) quando le merci sono destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto; b) quando le merci devono essere utilizzate per garantire il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della proprieta' industriale e commerciale; c) quando le merci di uguale qualita' disponibili nel territorio della Comunita' economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo e' tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista. I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla importazione ed all'esportazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di importazione temporanee di riesportazione. La temporanea importazione e' altresi' autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 178, terzo comma. Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea importazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 175. Nei casi di rifiuto, tacito o espresso, l'istanza puo' essere riproposta entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che provvede a norma dell'art. 178, terzo comma. Il capo della circoscrizione doganale e' tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.