Art. 178. (Casi nei quali la temporanea importazione e' autorizzata dal Ministero) La temporanea importazione e' autorizzata dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito ii comitato consultivo di cui all'art. 221, in ciascuno dei seguenti casi: a) quando le merci non sono disponibili nel territorio della Comunita' economica europea sia perche' non vi sono prodotte, sia perche' vi sono prodotte in quantita' insufficienti, sia perche' i fornitori comunitari non sono in grado di metterle a disposizione entro termini convenienti, sia perche' quelle disponibili nel territorio predetto non presentano le qualita' richieste, specialmente rispetto alle esigenze degli acquirenti dei prodotti da ottenere; b) in ogni altro caso non rientrante nell'art. 177 o nella precedente lettera a). Il provvedimento ministeriale puo' essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti alla importazione od alla esportazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al primo comma, ha facolta' di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali, nonche' di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 177; puo', altresi', stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 177, primo comma, lettere a), b) e c) ed al primo comma del presente articolo, per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione e' rilasciata dal capo della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime.