Art. 178.
(Casi nei quali la temporanea importazione    e'    autorizzata   dal
                             Ministero)

  La  temporanea  importazione  e'  autorizzata  dal  Ministero delle
finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  del  commercio con l'estero e
sentito  ii  comitato consultivo di cui all'art. 221, in ciascuno dei
seguenti casi:
    a)  quando  le  merci  non  sono disponibili nel territorio della
Comunita'  economica  europea  sia  perche' non vi sono prodotte, sia
perche'  vi  sono  prodotte in quantita' insufficienti, sia perche' i
fornitori  comunitari  non  sono  in grado di metterle a disposizione
entro   termini  convenienti,  sia  perche'  quelle  disponibili  nel
territorio   predetto   non   presentano   le   qualita'   richieste,
specialmente  rispetto alle esigenze degli acquirenti dei prodotti da
ottenere;
    b)  in  ogni  altro  caso  non  rientrante  nell'art. 177 o nella
precedente lettera a).
  Il  provvedimento ministeriale puo' essere adottato anche in deroga
ai   divieti   economici   stabiliti   alla   importazione   od  alla
esportazione.
  Il  Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo  di  cui  al primo comma, ha facolta' di vietare, avocare,
sospendere   o   sottoporre   a   limitazioni   il   rilascio   delle
autorizzazioni  da  parte  dei  capi  delle  circoscrizioni doganali,
nonche'  di  provvedere  al rilascio delle autorizzazioni nei casi di
rifiuto  dei  capi  delle  circoscrizioni  predette,  secondo  quanto
previsto   nel   penultimo   comma  dell'art.  177;  puo',  altresi',
stabilire,  anche  in  deroga  ai divieti economici, elenchi di merci
rientranti  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  177, primo comma,
lettere  a),  b) e c) ed al primo comma del presente articolo, per le
quali l'autorizzazione alla temporanea importazione e' rilasciata dal
capo  della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento
circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime.