Art. 179.
                  (Contenuto delle autorizzazioni)

  Nelle  autorizzazioni  rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178
devono essere stabiliti:
    a) la quantita', la qualita' e l'origine della merce;
    b)   lo  scopo  per  il  quale  viene  effettuata  l'importazione
temporanea;
    c) le misure di vigilanza e di controllo alle quali la merce deve
essere sottoposta;
    d)  le  modalita'  per  determinare i coefficienti di rendimento,
ovvero   la  misura  dei  coefficienti  forfettari  fissati  a  norma
dell'art. 183, secondo comma;
    e)  il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere
una  delle  destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo
che non sia diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti
organi  delle Comunita' europee, e' fissato in rapporto alle esigenze
del  trattamento da effettuare e puo' essere prorogato dal capo della
circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustificano;
    f)  il  periodo  di  validita' dell'autorizzazione; detto periodo
puo'  essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art. 178, primo
comma, lettera b), non puo' essere superiore a nove mesi.
  Il  Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo di cui all'art. 221 puo' ridurre o prorogare il periodo di
validita'  di  autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi degli articoli
177 e 178.