Art. 179. (Contenuto delle autorizzazioni) Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178 devono essere stabiliti: a) la quantita', la qualita' e l'origine della merce; b) lo scopo per il quale viene effettuata l'importazione temporanea; c) le misure di vigilanza e di controllo alle quali la merce deve essere sottoposta; d) le modalita' per determinare i coefficienti di rendimento, ovvero la misura dei coefficienti forfettari fissati a norma dell'art. 183, secondo comma; e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti organi delle Comunita' europee, e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare e puo' essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustificano; f) il periodo di validita' dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art. 178, primo comma, lettera b), non puo' essere superiore a nove mesi. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 puo' ridurre o prorogare il periodo di validita' di autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178.