Art. 18.
     (Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci)

  Ogni   operazione  doganale  deve  essere  effettuata  negli  spazi
doganali,  definiti  nell'articolo  precedente, e fuori di essi, solo
previa autorizzazione del capo della dogana.
  Nessuna  operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo
di  merci  puo'  essere  compiuta  lungo  la  linea  doganale e negli
aeroporti doganali senza permesso della dogana e senza assistenza dei
militari  della  guardia  di  finanza.  Il  capo  della  dogana  puo'
disporre,  quando  lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette
intervengano  anche  funzionari  doganali,  come puo', d'altra parte,
consentire  che  lo  scarico,  lo  sbarco ed il trasbordo delle merci
avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti.
  Il  capo  della  dogana  puo',  infine,  vietare  che  si  compiano
contemporaneamente  sulla  stessa  nave  o  sullo  stesso  aeromobile
operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.