Art. 181.
                (Bolletta di temporanea importazione)

  La  dichiarazione  per  la temporanea importazione dev'essere fatta
nei  modi  e  nelle  forme  prescritti  dall'art.  57  e deve inoltre
contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono
importare  temporaneamente  e l'obbligazione di riesportarle entro il
termine stabilito.
  Per  l'importazione  temporanea e' data al proprietario della merce
la "bolletta di temporanea importazione".