Art. 181. (Bolletta di temporanea importazione) La dichiarazione per la temporanea importazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono importare temporaneamente e l'obbligazione di riesportarle entro il termine stabilito. Per l'importazione temporanea e' data al proprietario della merce la "bolletta di temporanea importazione".