Art. 182.
                             (Cauzione)

  Per  le  merci  importate  temporaneamente deve essere prestata una
cauzione   corrispondente  all'ammontare  dei  diritti  doganali  che
sarebbero  dovuti  in  caso  di  importazione  definitiva delle merci
stesse  ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art. 218,
computati sulla base del termine concesso per la riesportazione.