Art. 183.
                    (Coefficienti di rendimento)

  La  dogana,  con  le modalita' stabilite nell'autorizzazione di cui
agli articoli 177 e 178, determina, sulla base delle condizioni reali
in cui si effettuano le singole operazioni di temporanea importazione
e  per  ciascuna  specie  e  qualita'  dei  prodotti  da  ottenere il
coefficiente  di  rendimento, da sottoporre all'approvazione del capo
della circoscrizione doganale.
  Tuttavia,  il  Ministero  delle finanze puo' stabilire coefficienti
forfettari  di  rendimento,  quando  le circostanze lo giustificano e
particolarmente  quando si tratta di imprese che eseguono determinati
trattamenti  in  condizioni  tecniche generalmente uniformi, su merci
aventi  caratteristiche  costanti  e con l'ottenimento di prodotti di
specie, quantita' e qualita' costanti.