Art. 184.
           (Cessione di merci in temporanea importazione)

  Le  merci  temporaneamente  importate  ed  i  prodotti derivati dai
trattamenti,  ancorche'  incompleti,  previsti dall'art. 176 a cui le
stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione,
da  autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione
che il cessionario assuma tutti gli obblighi gia' imposti al cedente.
Nei  confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art.
182; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.