Art. 184. (Cessione di merci in temporanea importazione) Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176 a cui le stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione, da autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi gia' imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 182; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.