Art. 185.
    (Temporanea esportazione di merci in temporanea importazione)

  Il  capo  della circoscrizione doganale puo' consentire, nei limiti
ed  alle  condizioni  stabilite  dalle  disposizioni  in  materia  di
temporanea  esportazione,  che le merci temporaneamente importate o i
prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art.
176  siano, in tutto o in parte, temporaneamente esportati ai fini di
operazioni di perfezionamento complementari.
  All'atto   della   reimportazione   i   prodotti  risultanti  dalle
operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati
al regime della temporanea importazione.