Art. 185. (Temporanea esportazione di merci in temporanea importazione) Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni in materia di temporanea esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art. 176 siano, in tutto o in parte, temporaneamente esportati ai fini di operazioni di perfezionamento complementari. All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della temporanea importazione.