Art. 186.
 (Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate)

  I  prodotti  ottenuti  dai  trattamenti  di cui all'art. 176 devono
essere  riesportati,  ovvero  introdotti  nei  depositi doganali o in
depositi   franchi   o  in  punti  franchi  per  la  loro  successiva
destinazione all'estero.
  Il  Ministero delle finanze, quando le circostanze lo giustificano,
puo'   consentire   che  le  merci  temporaneamente  importate  siano
riesportate o introdotte nei depositi doganali o nei depositi franchi
o  nei  punti  franchi  ancorche' non abbiano ricevuto, in tutto o in
parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione.
  Tuttavia  i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorche' incompleti,
di  merci  temporaneamente  importate  da  Paesi terzi alla Comunita'
economica  europea possono essere spediti verso un Paese membro della
Comunita'  stessa previo pagamento del dazio, dei prelievi agricoli e
delle  tasse  di effetto equivalente dovuti alla data di accettazione
della  dichiarazione  di temporanea importazione, salvo che non siano
vincolati  alla  procedura esterna del regime di transito comunitario
di   cui  agli  articoli  238  e  seguenti  per  la  loro  successiva
destinazione verso un Paese terzo.