Art. 186. (Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate) I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in punti franchi per la loro successiva destinazione all'estero. Il Ministero delle finanze, quando le circostanze lo giustificano, puo' consentire che le merci temporaneamente importate siano riesportate o introdotte nei depositi doganali o nei depositi franchi o nei punti franchi ancorche' non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione. Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorche' incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunita' economica europea possono essere spediti verso un Paese membro della Comunita' stessa previo pagamento del dazio, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente dovuti alla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione, salvo che non siano vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario di cui agli articoli 238 e seguenti per la loro successiva destinazione verso un Paese terzo.