Art. 187. 
       (Scarico della temporanea importazione per equivalenza) 
 
  In deroga all'art. 175, primo comma,  il  Ministero  delle  finanze
puo' consentire che, a tutti gli effetti i prodotti  provenienti  dal
trattamento di merci di specie, qualita' e  caratteristiche  tecniche
identiche a quelle delle merci  temporaneamente  importate,  ricevano
una delle destinazioni di  cui  all'art.  186,  in  sostituzione  dei
prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176. 
  Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con  il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo di cui all'art. 221, puo'  consentire  che  l'esportazione
dei prodotti di cui al precedente comma  avvenga  anche  prima  della
temporanea  importazione  delle   merci   di   specie,   qualita'   e
caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate.
Nel decreto sono stabiliti: 
    a) la specie e la qualita' dei prodotti ammessi  alla  preventiva
riesportazione; 
    b) la specie, la qualita' e  le  caratteristiche  tecniche  delle
merci impiegabili nella preparazione dei prodotti di cui al punto a); 
    c)  il  termine  entro  il  quale  deve  avvenire  la  temporanea
importazione; 
    d) le altre condizioni e modalita'  necessarie  per  l'esecuzione
delle operazioni.