Art. 188.
                    (Bolletta di riesportazione)

  Per  la  riesportazione  di  merci temporaneamente importate, oltre
alla  bolletta  di  temporanea  importazione,  dev'essere  presentata
dichiarazione  nei  modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 57. La
dichiarazione  deve  altresi'  indicare  la  data  e  il numero della
bolletta  di  temporanea  importazione  della  quale  si  domanda  lo
scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa.
  Riconosciuta  l'identita'  o l'equivalenza delle merci in confronto
con  quelle  importate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la
"bolletta di riesportazione".