Art. 188. (Bolletta di riesportazione) Per la riesportazione di merci temporaneamente importate, oltre alla bolletta di temporanea importazione, dev'essere presentata dichiarazione nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 57. La dichiarazione deve altresi' indicare la data e il numero della bolletta di temporanea importazione della quale si domanda lo scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa. Riconosciuta l'identita' o l'equivalenza delle merci in confronto con quelle importate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la "bolletta di riesportazione".