Art. 19.
(Visite, ispezioni e controlli  sui  mezzi di trasporto e sui bagagli
                           delle persone)

  I   funzionari   doganali,   per   assicurare   l'osservanza  delle
disposizioni  stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre
leggi   la   cui  applicazione  e'  demandata  alle  dogane,  possono
procedere,  direttamente  od  a  mezzo  dei militari della guardia di
finanza,  alla  visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che
attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali
o  che  circolano  negli  spazi  stessi.  Quando  sussistono  fondati
sospetti  di  irregolarita'  i  mezzi  di  trasporto predetti possono
essere   sottoposti   anche   ad   ispezioni   o   controlli  tecnici
particolarmente  accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti
di merci.
  Il   detentore   del  veicolo  e'  tenuto  a  prestare  la  propria
collaborazione  per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando
le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.
  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone
che  attraversano  la  linea  doganale  in corrispondenza degli spazi
doganali o che circolano negli spazi stessi.