Art. 190.
   (Importazione definitiva delle merci temporaneamente importate)

  Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione
doganale puo' consentire, entro il termine di cui all'art. 179, primo
comma,  lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o
in  parte,  delle  merci  temporaneamente  importate  o  dei prodotti
ottenuti    dai    trattamenti,    ancorche'   incompleti,   previsti
nell'autorizzazione.
  Restano  fermi  i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti
all'importazione.