Art. 190. (Importazione definitiva delle merci temporaneamente importate) Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti nell'autorizzazione. Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.