Art. 191.
             (Condizioni per l'importazione definitiva)

  Per  l'importazione  definitiva  consentita ai sensi del precedente
articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti
sulle  merci  temporaneamente importate alla data in cui fu accettata
dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonche' gli
interessi  di  mora  di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale
data  a  quella  di  accettazione della dichiarazione di importazione
definitiva.
  L'interesse  di  mora  non  e'  dovuto quando si tratti di merci in
temporanea   importazione   la   cui   lavorazione  sia  avvenuta  in
stabilimenti     sottoposti    alla    speciale    vigilanza    della
amministrazione.