Art. 191. (Condizioni per l'importazione definitiva) Per l'importazione definitiva consentita ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva. L'interesse di mora non e' dovuto quando si tratti di merci in temporanea importazione la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza della amministrazione.