Art. 192. (Importazione definitiva parziale) Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176, i diritti doganali dovuti a norma dell'articolo precedente sono calcolati: a) quando dai trattamenti applicati e' stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti; b) quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti di specie diverse: 1) se e' possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci temporaneamente importate; 2) in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei prodotti, importati definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.