Art. 192.
                 (Importazione definitiva parziale)

  Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei
prodotti  ottenuti  dai  trattamenti,  ancorche' incompleti, previsti
dall'art.  176,  i  diritti  doganali  dovuti  a  norma dell'articolo
precedente sono calcolati:
    a)  quando  dai  trattamenti applicati e' stata ottenuta una sola
specie  di  prodotti:  in  funzione  del  quantitativo  dei  prodotti
importati   definitivamente   rispetto  al  quantitativo  totale  dei
prodotti ottenuti;
    b)  quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti
di specie diverse:
      1)  se  e'  possibile  determinare  il quantitativo delle merci
temporaneamente  importate  usate nella fabbricazione di ciascuno dei
diversi  prodotti:  in  funzione  di  tale  quantitativo  rispetto al
quantitativo totale delle merci temporaneamente importate;
      2)  in  ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei
prodotti, importati definitivamente rispetto al valore complessivo di
tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.