Art. 193.
   (Condizioni per l'importazione definitiva in casi particolari)

  In  deroga  alle disposizioni dell'art. 191, puo' essere consentito
che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti
dall'art.  176  siano  importati definitivamente con il pagamento dei
diritti  ad  essi  relativi  e  non  di  quelli  afferenti alle merci
temporaneamente  importate.  Qualora  per  tali prodotti sia prevista
l'esenzione,   il   loro   valore   e'   considerato  nullo  ai  fini
dell'applicazione del precedente articolo, lettera b), punto 2).
  Le  disposizioni  di  cui  al precedente comma si applicano ai soli
prodotti  e  per  i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle
Comunita' europee, alle condizioni dallo stesso stabilite.