Art. 194.
(Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni
                         di perfezionamento)

  Nei  casi  in  cui  viene  autorizzata l'importazione definitiva di
merci  temporaneamente  importate  che,  a norma dell'art. 185, siano
state  sottoposte  ad  operazioni di perfezionamento complementari in
regime  di  temporanea  esportazione  devono  essere pagati, oltre ai
diritti  doganali  ed  agli  interessi  di  mora  calcolati secondo i
criteri  indicati  negli  articoli  191,  192  e 193, anche i diritti
doganali dovuti a norma dell'art. 207.