Art. 194. (Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni di perfezionamento) Nei casi in cui viene autorizzata l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate che, a norma dell'art. 185, siano state sottoposte ad operazioni di perfezionamento complementari in regime di temporanea esportazione devono essere pagati, oltre ai diritti doganali ed agli interessi di mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.