Art. 195. (Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti) Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'importazione definitiva ai sensi dell'articolo 190, delle esenzioni o delle altre agevolazioni doganali previste per le merci od i prodotti similari che vengono direttamente importati dall'estero in via definitiva.