Art. 195.
(Agevolazioni per l'importazione  definitiva di merci temporaneamente
                 importate o dei prodotti ottenuti)

  Le  merci  temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai
trattamenti,  ancorche'  incompleti,  ai  quali  le merci stesse sono
state sottoposte possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata
l'importazione definitiva ai sensi dell'articolo 190, delle esenzioni
o  delle  altre  agevolazioni  doganali  previste  per  le merci od i
prodotti  similari  che vengono direttamente importati dall'estero in
via definitiva.