Art. 196. (Importazione definitiva di prodotti ottenuti, gia' vincolati alla riesportazione) Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art. 176, gia' introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 191 e 192, purche' i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della introduzione in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta. Tuttavia, in conformita' delle disposizioni stabilite in base all'art. 220, secondo comma, puo' essere eccezionalmente consentita la importazione definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data della accettazione della relativa dichiarazione, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 191 e 192.