Art. 196.
(Importazione definitiva di prodotti  ottenuti,  gia'  vincolati alla
                           riesportazione)

  Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione
doganale  puo'  consentire  che  i  prodotti ottenuti dai trattamenti
previsti  dall'art.  176,  gia'  introdotti in deposito doganale o in
deposito  franco  o  in  punto franco oppure vincolati alla procedura
esterna   del   regime   di  transito  comunitario,  siano  importati
definitivamente  alle  condizioni  di  cui  agli  articoli 191 e 192,
purche'  i  diritti  dovuti  siano  stati  determinati all'atto della
introduzione  in  deposito  doganale  o in deposito franco o in punto
franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta.
  Tuttavia,  in  conformita'  delle  disposizioni  stabilite  in base
all'art.  220,  secondo comma, puo' essere eccezionalmente consentita
la  importazione  definitiva  di  tali  prodotti con il pagamento dei
diritti  ad  essi afferenti, applicabili alla data della accettazione
della  relativa  dichiarazione,  a condizione che il loro importo sia
almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli
articoli 191 e 192.