Art. 197. 
(Distribuzione delle merci temporaneamente importate o  dei  prodotti
                              ottenuti) 
 
  Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione
doganale puo' consentire che le merci temporaneamente importate  o  i
prodotti ottenuti dai  trattamenti,  ancorche'  incompleti,  previsti
dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale. 
  Quando la distruzione ha per effetto di  rendere  senza  valore  le
merci e i prodotti di cui al comma  precedente,  si  prescinde  dalla
riscossione dei diritti doganali. 
  In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione
siano importati definitivamente, vanno applicate le  disposizioni  di
cui agli articoli 191, 192 e 193.