Art. 197. (Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti) Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale. Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei diritti doganali. In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 191, 192 e 193.