Art. 198.
            (Immissione in consumo senza autorizzazione)

  Nei  casi  di  immissione in consumo nel territorio doganale, senza
autorizzazione  del  capo  della  circoscrizione  doganale,  di merci
temporaneamente importate si osservano le disposizioni dell'art. 191,
avendo  riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi
di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della
dichiarazione  di  temporanea  importazione  a quella di scadenza del
termine assegnato per la riesportazione.