Art. 199. (Nozione di temporanea esportazione) Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie e quelle estere di cui all'art. 185, che vengono spedite fuori del territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla esportazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo. La temporanea esportazione puo' altresi' essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo. Salvo quanto previsto negli articoli 207, 208 e 209, le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.