Art. 199.
                (Nozione di temporanea esportazione)

  Le  merci  nazionali  o nazionalizzate di qualsiasi specie e quelle
estere  di cui all'art. 185, che vengono spedite fuori del territorio
doganale  per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su
documentata   istanza   degli   interessati,   essere   ammesse  alla
esportazione  temporanea  quando i prodotti da ottenersi a seguito di
tali  trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio
medesimo.
  La temporanea esportazione puo' altresi' essere consentita a titolo
di  speciale  agevolazione per il traffico internazionale, secondo le
disposizioni della sezione terza del presente capo.
  Salvo  quanto  previsto  negli  articoli  207,  208 e 209, le merci
vincolate  al  regime  della  temporanea  esportazione  conservano la
condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.