Art. 2.
          (Territorio doganale e territori extra-doganali)

  Il  territorio  circoscritto  dalla  linea  doganale costituisce il
territorio doganale.
  Il  mare  territoriale  e'  considerato  come  territorio doganale,
eccetto  per  quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari,
materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132.
  E'  altresi'  considerato  come territorio doganale lo spazio aereo
sottoposto alla sovranita' dello Stato.
  I  territori  dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonche'
le  acque  nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il
confine  politico  nel  tratto  fra  Ponte Tresa e Porto Ceresio, non
compresi   nel   territorio   doganale,   costituiscono  i  territori
extra-doganali.
  Sono  assimilati  ai territori extra-doganali i depositi franchi, i
punti  franchi  e  gli  altri analoghi istituti, di cui agli articoli
132, 164, 166 e 254.
  Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio
della  Valle  d'Aosta  ed  in  quello  della  provincia  di  Gorizia,
dichiarati  "zona  franca"  rispettivamente con l'art. 14 della legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1
dicembre 1948, n. 1438.