Art. 20.
                 (Controllo doganale delle persone)

  I   funzionari   doganali,   per   assicurare   l'osservanza  delle
disposizioni  stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre
leggi  la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono invitare
coloro  che  per  qualsiasi  motivo circolano nell'ambito degli spazi
doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.
  In  caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il
capo  del  servizio puo' disporre, con apposito provvedimento scritto
specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a
perquisizione personale.
  Della  perquisizione  e'  redatto  processo verbale che, insieme al
provvedimento  anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore
alla procura della Repubblica competente.
  Il   procuratore   della  Repubblica,  se  riconosce  legittimo  il
provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.