Art. 200. (Condizioni per l'ammissione alla temporanea esportazione) La temporanea esportazione ai sensi del primo comma del precedente articolo e' consentita a condizione che le merci da esportare siano destinate a ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile riconoscere, all'atto della reimportazione, la identita' ovvero l'avvenuto utilizzo di esse sulla base delle norme cautelative fissate nella relativa autorizzazione: a) trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate; b) lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci; c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto; d) altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.