Art. 200.
     (Condizioni per l'ammissione alla temporanea esportazione)

  La  temporanea esportazione ai sensi del primo comma del precedente
articolo  e'  consentita a condizione che le merci da esportare siano
destinate  a  ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e
che  sia  possibile  riconoscere,  all'atto  della reimportazione, la
identita'  ovvero  l'avvenuto utilizzo di esse sulla base delle norme
cautelative fissate nella relativa autorizzazione:
    a)  trasformazione  in  prodotti aventi caratteristiche chimiche,
fisiche   od   organolettiche   diverse   da   quelle   delle   merci
temporaneamente esportate;
    b)  lavorazione  non rientrante nel precedente punto a), compresi
il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;
    c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
    d) altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.