Art. 201.
(Rilascio dell'autorizzazione per merci destinate alla lavorazione od
                          alla riparazione)

  La   temporanea   esportazione   e'   autorizzata  dai  capi  delle
circoscrizioni  doganali  quando  la  merce  e'  destinata a ricevere
all'estero  uno  o  piu'  dei trattamenti di cui ai punti b) e c) del
precedente articolo.
  I   divieti  e  le  restrizioni  di  ogni  genere,  stabiliti  alla
esportazione  ed  alla  importazione,  si applicano anche in materia,
rispettivamente, di temporanea esportazione e di reimportazione.
  La  temporanea  esportazione e' altresi' autorizzata dal capo della
circoscrizione  doganale  per  le merci nominate negli elenchi di cui
all'art. 202, secondo comma.
  Il  rilascio  da  parte  del  capo  della  circoscrizione  doganale
dell'autorizzazione alla temporanea esportazione si intende rifiutato
qualora  siano  inutilmente  trascorsi  venti  giorni  dalla  data di
presentazione  dell'istanza  di cui all'art. 199. Nei casi di rifiuto
tacito  o  espresso,  la  istanza puo' essere riproposta al Ministero
delle finanze, che provvede a norma dell'art. 202.
  Il  capo  della  circoscrizione doganale e' tenuto a dare immediata
comunicazione  al  Ministero  delle finanze ed a quello del commercio
con   l'estero   dei   provvedimenti  adottati  ai  sensi  dei  commi
precedenti.