Art. 202. (Rilascio dell'autorizzazione negli altri casi) La temporanea esportazione e' autorizzata dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, quando le merci sono destinate a ricevere all'estero i trattamenti di cui ai punti a) e d) dell'art. 200. Il provvedimento ministeriale puo' essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti alla esportazione od alla importazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al comma precedente, ha facolta' di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali nonche' di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette secondo quanto previsto nel penultimo comma del precedente articolo; puo' altresi' stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci da esportare temporaneamente per subire i trattamenti richiamati nel precedente comma, per le quali l'autorizzazione e' rilasciata dal capo della circoscrizione doganale.