Art. 202. 
           (Rilascio dell'autorizzazione negli altri casi) 
 
  La temporanea  esportazione  e'  autorizzata  dal  Ministero  delle
finanze, d'intesa con il  Ministero  del  commercio  con  l'estero  e
sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, quando  le  merci
sono destinate a ricevere all'estero i trattamenti di cui ai punti a)
e  d)  dell'art.  200.  Il  provvedimento  ministeriale  puo'  essere
adottato  anche  in  deroga  ai  divieti  economici  stabiliti   alla
esportazione od alla importazione. 
  Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con  il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo di cui  al  comma  precedente,  ha  facolta'  di  vietare,
avocare, sospendere o sottoporre  a  limitazioni  il  rilascio  delle
autorizzazioni  da  parte  dei  capi  delle  circoscrizioni  doganali
nonche' di provvedere al rilascio delle autorizzazioni  nei  casi  di
rifiuto  dei  capi  delle  circoscrizioni  predette  secondo   quanto
previsto nel penultimo comma del precedente articolo;  puo'  altresi'
stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci  da
esportare temporaneamente per subire  i  trattamenti  richiamati  nel
precedente comma, per le quali  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
capo della circoscrizione doganale.