Art. 203.
                  (Contenuto delle autorizzazioni)

  Nelle  autorizzazioni  rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202
devono essere stabiliti:
    a) la qualita', la quantita' ed il valore della merce;
    b)   lo  scopo  per  il  quale  viene  effettuata  la  temporanea
esportazione;
    c)  il  termine  entro il quale i prodotti ottenuti devono essere
reimportati;  detto  termine e' fissato in rapporto alle esigenze del
trattamento  cui  deve  essere  sottoposta  la  merce  in  temporanea
esportazione  e  puo'  essere  prorogato,  quando  le  circostanze lo
giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;
    d)  il  periodo  di  validita' dell'autorizzazione; detto periodo
puo' essere illimitato;
    e)  occorrendo,  ogni  altro  elemento utile alla identificazione
della merce all'atto della reimportazione.
  Il  Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo  di  cui all'art. 221, puo' ridurre o prorogare il periodo
di  validita'  di  autorizzazioni  gia'  rilasciate  ai  sensi  degli
articoli 201 e 202.