Art. 203. (Contenuto delle autorizzazioni) Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti: a) la qualita', la quantita' ed il valore della merce; b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione; c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e puo' essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale; d) il periodo di validita' dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato; e) occorrendo, ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' ridurre o prorogare il periodo di validita' di autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202.