Art. 204. (Bolletta di temporanea esportazione) La dichiarazione per la temporanea esportazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono esportare temporaneamente e l'obbligazione di reimportarle entro il termine stabilito. Per l'esportazione temporanea e' rilasciata al proprietario della merce la "bolletta di temporanea esportazione".