Art. 204.
                (Bolletta di temporanea esportazione)

  La  dichiarazione  per  la temporanea esportazione dev'essere fatta
nei  modi  e  nelle  forme  prescritti  dall'art.  57  e deve inoltre
contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono
esportare  temporaneamente  e l'obbligazione di reimportarle entro il
termine stabilito.
  Per  l'esportazione  temporanea e' rilasciata al proprietario della
merce la "bolletta di temporanea esportazione".