Art. 206.
(Reimportazione di merci che non hanno subito i previsti trattamenti)

  L'autorita'  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione  alla temporanea
esportazione  puo', quando le circostanze lo giustificano, consentire
che  le  merci temporaneamente esportate siano reimportate, a scarico
delle  corrispondenti  bollette di temporanea esportazione, ancorche'
non  abbiano  ricevuto, in tutto o, in parte, il trattamento previsto
nella relativa autorizzazione.
  Il  Ministero  delle finanze, d'intesa con quello del commercio con
l'estero  e  sentito  il comitato consultivo di cui all'articolo 221,
puo' stabilire casi in cui e' consentito reimportare, a scarico delle
corrispondenti bollette di temporanea esportazione, merci che abbiano
ricevuto all'estero un trattamento diverso da quello previsto.