Art. 207.
                (Diritti dovuti alla reimportazione)

  Alla   reimportazione   di   merci   che,   sono   state  esportate
temporaneamente  per  essere sottoposte ad uno o piu' dei trattamenti
previsti  all'art.  200  sono  dovuti i diritti doganali propri delle
merci  reimportate, da liquidarsi nelle misure vigenti al momento in,
cui e' accettata la dichiarazione di reimportazione.
  Dall'ammontare   dei  diritti  doganali  come  sopra  calcolati  va
detratto  un importo pari all'ammontare dei diritti doganali ai quali
sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di
importazione   dal   Paese  ove  hanno  subito  il  trattamento  o  i
trattamenti di cui al comma precedente.