Art. 208.
       (Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione)

  L'importo   della   detrazione,  stabilita  al  secondo  comma  del
precedente articolo, va calcolato tenendo conto:
    della  quantita'  e  della  qualita'  delle merci temporaneamente
esportate;
    del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote
dei  diritti  doganali  in  vigore  alla data dell'accettazione della
dichiarazione di reimportazione;
    del   trattamento   tariffario  previsto  per  i  contingenti  di
importazione  a  dazio  ridotto  o  in  esenzione,  qualora  le merci
temporaneamente  esportate siano della stessa natura di quelle per le
quali esiste tale contingente.
  La  detrazione  predetta  e'  eseguita  secondo l'aliquota daziaria
delle   merci  reimportate  quando  essa  e'  inferiore  all'aliquota
daziaria applicabile ai prodotti temporaneamente esportati.