Art. 209.
         (Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione)

  E'  concessa  l'esenzione  dai diritti doganali di cui all'art. 207
alle  merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero,
a  condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione
sia  stata  effettuata  gratuitamente  per obblighi di garanzia o per
difetti di fabbricazione.