Art. 209. (Esenzione dai diritti dovuti alla reimportazione) E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 207 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.