Art. 21.
                       (Servizio di riscontro)

  Ai  valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei
recinti  doganali  ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi
franchi  i  militari  della guardia di finanza procedono al riscontro
sommario  ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo
di  controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che
li  scortano  e  di  provvedere  agli  altri adempimenti demandati ai
militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto e'
altresi'  espletato,  relativamente  alle merci oggetto di operazioni
doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo
delle  navi  in  sosta  nei  porti, nelle rade e negli altri punti di
approdo  marittimi,  lagunari,  fluviali,  dei laghi di confine e dei
canali  interni,  a  bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti,
nonche'  presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali,
sulle   banchine   dei  porti  o  punti  di  approdo  e  negli  scali
aeroportuali  durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci
su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da
detti mezzi di trasporto.
  I  militari  addetti  al  servizio  di  riscontro hanno facolta' di
prescindere  dall'eseguire  il  riscontro, ovvero di limitarlo ad una
parte  soltanto  del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il
riscontro  stesso  quando  ne  siano espressamente richiesti dal capo
dell'ufficio  doganale  o  dai  funzionari  addetti  alle  visite  di
controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.
  Se  non  emergono  discordanze  o, comunque, non sussistono fondati
sospetti  di  irregolarita',  i  militari  della  guardia  di finanza
appongono   sui   documenti   doganali,   quando  e'  prescritta,  la
attestazione  di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente
motivata  richiesta  al  capo dell'ufficio doganale od a chi per esso
affinche'  in  loro  presenza  la  merce  sia  sottoposta a visita di
controllo.
  Qualora  i  militari  della  guardia  di finanza, avvalendosi della
facolta'  di  cui  al  secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo
eseguono  parzialmente,  ne  fanno annotazione sul documento doganale
nei  casi  in  cui  sia  prescritta  l'attestazione  di riscontro. La
predetta  annotazione sostituisce a tutti gli effetti la attestazione
di riscontro.